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A distanza di circa 2 anni e mezzo dalla sua
entrata in vigore (13/08/2003), è entrato PIENAMENTE in vigore (pubblicazione
in GU del 14 feb 06) il decreto (il D.Lgs. 195/03) che reca modifiche e
integrazioni al D.Lgs. 626/94 per quanto riguarda i requisiti
- di idoneità
- di formazione
che devono essere posseduti dagli attuali e dai
nuovi Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione. Soprattutto per quanto riguarda l’incarico di RSPP il datore
di lavoro dovrà da oggi porre la massima attenzione non solo nell’individuazione
di tale figura (adempimento pesantemente sanzionato), ma soprattutto nella
formazione richiesta per
ricoprire questo ruolo.
Requisiti che gli RSPP devono possedere ai fini del D. Lgs. 195/2003
I REQUISITI che devono essere
posseduti in conformità al D. Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.
195/2003 variano a seconda dei casi:
CASO
A: Incarico di RSPP svolto direttamente dal DATORE DI
LAVORO
Se la formale comunicazione è stata
effettuata:
CASO B: Incarico di RSPP svolto da un DIPENDENTE o da
un CONSULENTE ESTERNO il D.Lgs. 195/03 prevede varie situazioni:
B1) Se il soggetto ha un’esperienza
di almeno sei mesi al 13/08/2003 (nomina formalmente comunicata agli Organi di
Vigilanza fino al 13/02/2003), i requisiti richiesti sono:
-
Frequenza di
corsi di formazione specifici,
con verifica dell’apprendimento, entro un anno (14/02/07) dalla pubblicazione
in G.U. dell’accordo
in Conferenza Stato-Regioni avvenuta il 14 febbraio 2006
-
Aggiornamento quinquennale
della formazione
B2) Se il soggetto ha esperienza
inferiore a sei mesi dal 13/08/2003 (nomina formalmente comunicata agli Organi
di Vigilanza dopo il 13/02/2003 senza precedenti incarichi) i requisiti
requisiti richiesti sono:
-
Titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore;
-
Frequenza di
corsi di formazione specifici,
con verifica dell’apprendimento, entro un anno (14/02/07) dalla
pubblicazione
in G.U. dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni
avvenuta il 14 febbraio 2006
-
Aggiornamento quinquennale
della formazione
B3) Se il soggetto è stato nominato
dopo il 13/08/2003 i
requisiti richiesti sono:
-
Titolo di studio non inferiore
al Diploma di istruzione secondaria superiore;
-
Attestato di Frequenza di un
corso di formazione di 16 ore di
cui al DM 16/01/1997 (requisito
necessario nel periodo transitorio, dopodiché vale quanto al punto seguente)
-
Frequenza di
corsi di formazione specifici,
con verifica dell’apprendimento, entro un anno (14/02/07) dalla
pubblicazione
in G.U. dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni
avvenuta il 14 febbraio 2006
-
Aggiornamento
quinquennale della formazione
Sono stati anche definiti gli “esoneri”
a parte dei corsi di formazione in funzione dell’esperienza acquisita:
Tab. 1 Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti
professionali e formativi pregressi.
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Esperienza lavorativa |
Titolo
di
studio |
Modulo A |
Modulo B |
Modulo C |
Verifica di apprendimento |
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> di tre anni con incarico attuale, designati prima del
14/02/2003 ed attivi al
13/08/2003 |
Qualsiasi |
Esonero |
Esonero,
per il macrosettore
Ateco in cui svolge attualmente l’attività, con obbligo
immediato
di frequenza del corso di aggiornamento quinquennale di aggiornamento |
Frequenza |
Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai
moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza
(modulo B-C). |
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>di 6 mesi,< di tre anni, con incarico attuale, designati
prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003 |
Qualsiasi |
Esonero |
Frequenza |
Frequenza |
Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai
moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza (modulo B-C). |
|
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il
14/02/2003 con formazione inerente ai contenuti dell’art. 3 del D. M
16/01/1997 |
Diploma di istruzione secondaria
superiore |
Esonero |
Frequenza |
Frequenza |
Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai
moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza
(modulo B-C). |
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Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M.
16/01/1997 |
Diploma di istruzione secondaria
superiore |
Esonero |
Frequenza |
Frequenza |
Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai
moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza
(modulo B-C). |
SICURECO.COM
S.r.l. è in grado di proporre
corsi conformi ai dettami del
D.Lgs. 195/03
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