SICUREZZA DELLE MACCHINE

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by Claudio Valentini

ELENCO MACCHINARI TRATTATI

CALANDRA CESOIA A GHIGLIOTTINA FRESATRICE MACCHINE DA FALEGNAMERIA
MOLATRICE FISSA Troverai altre macchine presso la rivista internet Punto Sicurezza

Presentazione

Dopo avere esaminato come siano le procedure da attuare per la marcatura CE delle macchine nuove e i casi di marcatura di macchine usate, ora voglio affrontare l’analisi tecnica delle misure antinfortunistiche per la prevenzione dagli infortuni nell’uso delle principali macchine da officina meccanica, falegnamerie, ecc., per le quali non vigeva l’obbligo della marcatura. Il D.Lgs. 626/94 e seguenti modifiche, ha dato delle indicazioni di come tutto il parco macchine italiane dovesse essere messo a norma prima di procedere al loro utilizzo.

Eventuali rischi non eliminabili da misure tecniche, devono essere presi in esame attraverso misure organizzative, procedure di lavoro, particolare formazione del personale, sostituzione delle sostanze pericolose con altre non o meno pericolose, e quanto altro possa essere in grado di rendere la macchina non pericolosa.

Però troppe volte i datori di lavoro, o il Responsabile della Sicurezza, o i consulenti per la sicurezza hanno abusato nell’interpretare l’articolo 47 del D.P.R. 547/55 che cita testualmente:

RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA. -

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

Le interpretazioni legislative hanno sempre ribadito come bisogna mettere in atto misure alternative di sicurezza che diano lo stesso grado o livello di sicurezza dei dispositivi temporaneamente (e non permanentemente) rimossi.

Invece spesso ad esempio sulle presse piegatrici con barriere ottiche di controllo della zona di piega, si trova la chiave sempre inserita nella posizione di esclusione delle sicurezze, con due lavoratori addetti alla macchina ed un solo pulpito di comando della discesa della lama.

E’ utile ricordare come il codice penale sia chiaro nel punire la rimozione dei dispositivi di sicurezza, attraverso i ben conosciuti articoli:  

Art. 437 c.p.- Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

"Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è la reclusione da 3 a 10 anni".

Il destinatario della norma, nell’ipotesi omissiva, è solo colui che ha l’obbligo di attivare gli apparati di protezione, mentre qualsiasi persona potrà essere ritenuta responsabile del reato in esame se rimuove o danneggia le cautele indicate. Perché possa realizzarsi il reato è inoltre necessario che l’autore abbia agito con dolo, cioè con la consapevolezza e la volontà di non adempiere gli obblighi di legge.  

Art. 451 c.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

"Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con multa da lire 200.000 a 1.000.000". A differenza del precedente, il reato in oggetto è colposo: ai fini della responsabilità penale sarà sufficiente che la mancata adozione delle cautele o la rimozione di esse derivi da imprudenza, negligenza o imperizia.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona (...), se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni".

La violazione delle norme antinfortunistiche è considerata dal legislatore una aggravante che comporta l’aumento della pena.  

Art. 590 c.p. - Lesioni colpose

"Chiunque cagioni ad altri e per colpa, delle lesioni personali (...) con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito, se le lesioni sono gravi, con la reclusione da 2 a 6 mesi o la multa da lire 400.000 a 1.200.000; se le lesioni sono gravissime, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni o la multa da lire 1.200.000 a 2.400.000".

Anche in tale caso la violazione delle norme antinfortunistiche è considerata un’aggravante. Inoltre, mentre il delitto in questione è di norma punibile a querela della persona offesa, nel caso in cui risulti commesso "con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o relative all’igiene del lavoro, o che abbiano determinato una malattia professionale", diviene procedibile d’ufficio.  

Se le misure tecniche adottate rendono difficoltoso il lavoro su una macchina, o se costringono il lavoratore ad utilizzare la stessa in condizioni tali da introdurre ulteriori rischi per la propria salute, posizioni non naturali, aggiramento o rimozione delle protezioni fisse, rischio di intrappolamento, ecc., allora significa che le protezioni sono inadeguate per quel particolare uso e devono essere riprogettate personalizzandole al ciclo produttivo.

Nella mia esperienza di consulente per la sicurezza e di Responsabile delle Analisi Tecniche per gli adeguamenti delle macchine per conto di un importante società del nord Italia, ho potuto visitare numerose aziende nel corso degli anni, notando come in realtà tante volte gli adeguamenti vengono fatti solo i seguito a prescrizioni degli organi di controllo o in seguito a dolorosi avvenimenti quali gli infortuni sul lavoro.

Manca ancora una vera “cultura della sicurezza” nella quale la parola d’ordine è PREVENZIONE, ovvero prevenire e non curare. Le schede che presento sono suddivise in tre parti:

· Nella prima si prendono in esame i rischi presenti sulla macchina in esame

· Nella seconda i rischi inerenti alle lavorazioni

· Nella terza si prendono in esame le misure tecniche richieste dalle leggi, ovvero i dispositivi di sicurezza meccanici, elettrici, pneumatici, ecc..

La parte relativa agli interventi di bonifica, sarà quasi sempre vuota poiché ogni macchina può presentare una soluzione differente per rispondere ai criteri riportati nella prima colonna.

Claudio Valentini


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