I requisiti dei partecipanti RSPP e ASPP D.Lgs. 195/03

requisiti previsti dal D. Lgs. 195/03

I requisiti che devono essere posseduti dal RSPP, in conformità all’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 195/03, variano a seconda dei casi:

CASO 1Incarico di RSPP svolto direttamente dal DATORE DI LAVORO

I casi consentiti, per svolgere direttamente tale ruolo, sono elencati nell’allegato I al D.Lgs. 626/94; se la formale comunicazione agli Organi di Vigilanza, di svolgimento diretto di tale ruolo da parte del Datore di Lavoro è stata effettuata:

     - Entro il 31/12/1996, non è richiesto alcun requisito;
- Dal 01/01/1997
, è sufficiente che il Datore di lavoro abbia frequentato / frequenti un corso di 16 ore conforme a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 1997 oppure frequenti il modulo A del corso e superi positivamente la  verifica dell’apprendimento.

 

 

CASO 2Incarico di RSPP svolto da un DIPENDENTE o da un CONSULENTE ESTERNO

Vedere la tab. 1.

 I Partecipanti al corso devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di laurea, a meno che non ricorra uno dei primi due casi delle successive tabelle 1 e 2.

Tab. 1 – RSPP - Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa

Titolo

di studio

Modulo A

Modulo

B

Modulo

C

Verifica di apprendimento

> 3 anni al 14/02/2006, con incarico attuale, designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003

Qualsiasi

Esonero

Esonero, per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l’attività, con obbligo immediato di frequenza del corso di aggiornamento quinquennale di cui al punto 3 dell’Accordo

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza (modulo C).

> 6 mesi, < 3 anni, con incarico attuale, designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003

Qualsiasi

Esonero

Frequenza

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza (moduli B-C).

con incarico attuale, designati dopo il 14/02/2003, con formazione inerente ai contenuti dell’art. 3 del D.M. 16/01/1997

Diploma di istruzione secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza (moduli B-C).

Nuova nomina, in possesso di formazione inerente ai contenuti del D.M. 16/01/1997

Diploma di istruzione secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza (moduli B-C).

Tab. 2 – ASPP - Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi
 

Esperienza lavorativa

Titolo di studio

Modulo A

Modulo

B

Verifica di apprendimento

> 3 anni al 14/02/2006 con incarico attuale, designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003

Qualsiasi

Esonero

Esonero, per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l’attività, con obbligo immediato di frequenza del corso di aggiornamento quinquennale

(punto 3 dell’Accordo)

---

> 6 mesi, < 3 anni, con incarico attuale, designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003

Qualsiasi

Esonero

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l’obbligo di frequenza (modulo B)

con incarico attuale, designati dopo il 14/02/2003, con formazione inerente i contenuti dell’art. 3 del D.M. 16/01/1997

Diploma di istruzione secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l’obbligo di frequenza (modulo B)

Nuova nomina, in possesso di formazione inerente ai contenuti dell’art. 3 D.M. 16/01/1997

Diploma di istruzione secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l’obbligo di frequenza (modulo B)

 

NOTE

1.        Per coloro che sono esonerati dalla frequenza del modulo A si procede, in occasione della verifica prevista per il modulo B, alla somministrazione del test, a risposta multipla chiusa, relativo agli argomenti del modulo A.

2.        Sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B i possessori dei seguenti titoli di studio (D.Lgs. 626/94 art. 8-bis c. 6):

-       Diploma di laurea triennale in “Ingegneria della sicurezza e protezione”;

-       Diploma di laurea triennale in “Scienza della sicurezza e protezione”;

-       Diploma di laurea triennale in “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.