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Servizi - Valutazione del Rischio

Attuazione delle normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (criteri operativi)

Il D. L.vo 626/94, modificato dal D.L.vo 242/96, impone all'imprenditore di affrontare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in maniera organica e dinamica predisponendo a tale fine una specifica funzione aziendale (Servizio di Prevenzione e Protezione) che supporti il datore di lavoro nella gestione e pianificazione della prevenzione in azienda.

Parimenti assume notevole rilevanza lo spirito di collaborazione con il quale la sicurezza e la prevenzione dovranno essere affrontate anche assieme ai lavoratori con i quali la consultazione e il coinvolgimento diventano una necessità a seguito della nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, informazione e formazione.

In questo quadro l'azienda deve compiere passi ben precisi iniziando tempestivamente la predisposizione dell’analisi e valutazione dei rischi e la informazione/formazione fino alla redazione di piani tecnici, economici ed eventualmente finanziari volti ad ottimizzare le scelte aziendali sui temi specifici.

E’ possibile per il datore di lavoro, al fine di impostare e gestire al meglio la problematica, avvalersi della collaborazione di strutture esterne, specializzate nel settore, per ricevere un supporto sia organizzativo che tecnico ad integrazione della sua azione.

L’approccio imposto dal D.L.vo 626/94, modificato dal D.L.vo 242/96, si articola in più fasi per la gestione delle quali SICURECO si può affiancare all’azienda con servizi differenziati in funzione delle reali esigenze evidenziate.


Analisi dei principali rischi lavorativi


1) Verrà effettuata un’analisi delle caratteristiche principali dell'ambiente di lavoro e del processo produttivo con l’obiettivo di individuare le sorgenti di potenziali fattori di rischio.

2) Sulla base di quanto emerso dalla fase precedente si stabilirà se la presenza nel ciclo lavorativo delle sorgenti di rischio e/o pericolo individuate possa comportare, nello svolgimento della specifica attività, un reale rischio di esposizione in merito alla sicurezza e alla salute del personale addetto.

3) Sulla base delle considerazioni svolte nelle fasi precedenti deve essere effettuata la stima dei rischi di esposizione o residui.

Il tutto riportato in una relazione tecnica contenente anche la:

individuazione dei requisiti minimi di sicurezza che dovranno essere raggiunti in tempi brevi sulla base di quanto individuato ai punti precedenti;
indicazione delle misure tecniche, organizzative e di protezione da attuare prioritariamente;
individuazione delle problematiche che richiedono un esame più approfondito e dettagliato;
identificazione dei rischi che possono essere eliminati

La particolare struttura e articolazione della relazione così redatta risulta di fatto una prima indicazione informativa/formativa sulla corretta applicazione dei principali criteri normativi/operativi generali che sottintendono una corretta prevenzione degli infortuni sul lavoro.


Risultati della valutazione dei rischi e stesura del documento della sicurezza

1) Esaurita la fase di analisi tecnica, dovrà essere predisposto, in accordo con il datore di lavoro, un documento programmatico formale contenente:

l’esito della valutazione dei rischi analizzati;
l’indicazione delle misure e interventi attuati, necessari a seguito della valutazione, e di quelli necessari per conseguire una ulteriore riduzione dei rischi (miglioramento);
il programma di attuazione delle misure di prevenzione di cui al punto precedente con particolare riguardo all’illustrazione dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, al programma per la messa in atto e il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza predisposte e al piano di riesame periodico od occasionale della valutazione.

Tale documento dovrà essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, ove necessario, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si precisa come, per una corretta valutazione di tutti i rischi, sia di rilevante importanza, oltre che richiesto esplicitamente dal D.Lvo 626/94, modificato dal D.L.vo 242/96, il contributo del medico competente (quando richiesto dalla normativa vigente) per la predisposizione del documento all’interno del quale dovrà evidenziare i rischi esistenti per la salute dei lavoratori e gli eventuali adempimenti di controllo e monitoraggio da prevedere.

Per eventuali informazioni contattare Sicureco.com via e-mail o direttamente al numero 051/2989035.

 


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