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| Servizi
- Valutazione del Rischio |
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Attuazione delle normative riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (criteri operativi)
Il D. L.vo 626/94, modificato dal D.L.vo 242/96, impone all'imprenditore
di affrontare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
in maniera organica e dinamica predisponendo a tale fine una specifica
funzione aziendale (Servizio di Prevenzione e Protezione) che supporti
il datore di lavoro nella gestione e pianificazione della prevenzione
in azienda.
Parimenti assume notevole rilevanza lo spirito di collaborazione
con il quale la sicurezza e la prevenzione dovranno essere affrontate
anche assieme ai lavoratori con i quali la consultazione e il coinvolgimento
diventano una necessità a seguito della nomina del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, informazione e formazione.
In questo quadro l'azienda deve compiere passi ben precisi iniziando
tempestivamente la predisposizione dellanalisi e valutazione
dei rischi e la informazione/formazione fino alla redazione di piani
tecnici, economici ed eventualmente finanziari volti ad ottimizzare
le scelte aziendali sui temi specifici.
E possibile per il datore di lavoro, al fine di impostare
e gestire al meglio la problematica, avvalersi della collaborazione
di strutture esterne, specializzate nel settore, per ricevere un
supporto sia organizzativo che tecnico ad integrazione della sua
azione.
Lapproccio imposto dal D.L.vo 626/94, modificato dal D.L.vo
242/96, si articola in più fasi per la gestione delle quali
SICURECO si può affiancare allazienda con servizi differenziati
in funzione delle reali esigenze evidenziate.
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Analisi dei principali rischi lavorativi
1) Verrà effettuata unanalisi delle caratteristiche
principali dell'ambiente di lavoro e del processo produttivo con
lobiettivo di individuare le sorgenti di potenziali fattori
di rischio.
2) Sulla base di quanto emerso dalla fase precedente si stabilirà
se la presenza nel ciclo lavorativo delle sorgenti di rischio e/o
pericolo individuate possa comportare, nello svolgimento della specifica
attività, un reale rischio di esposizione in merito alla
sicurezza e alla salute del personale addetto.
3) Sulla base delle considerazioni svolte nelle fasi precedenti
deve essere effettuata la stima dei rischi di esposizione o residui.
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Il tutto riportato
in una relazione tecnica contenente anche la:
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individuazione dei requisiti minimi
di sicurezza che dovranno essere raggiunti in tempi brevi sulla base
di quanto individuato ai punti precedenti;
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indicazione delle misure tecniche,
organizzative e di protezione da attuare prioritariamente;
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individuazione delle problematiche
che richiedono un esame più approfondito e dettagliato;
identificazione dei rischi che possono essere eliminati
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La particolare struttura
e articolazione della relazione così redatta risulta di fatto
una prima indicazione informativa/formativa sulla corretta applicazione
dei principali criteri normativi/operativi generali che sottintendono
una corretta prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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Risultati della valutazione dei rischi e stesura
del documento della sicurezza
1) Esaurita la fase di analisi tecnica, dovrà essere predisposto,
in accordo con il datore di lavoro, un documento programmatico formale
contenente:
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lesito della valutazione
dei rischi analizzati; |
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lindicazione delle misure
e interventi attuati, necessari a seguito della valutazione, e di
quelli necessari per conseguire una ulteriore riduzione dei rischi
(miglioramento); |
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il programma di attuazione delle
misure di prevenzione di cui al punto precedente con particolare riguardo
allillustrazione dellorganizzazione del Servizio di Prevenzione
e Protezione, al programma per la messa in atto e il controllo dellefficienza
delle misure di sicurezza predisposte e al piano di riesame periodico
od occasionale della valutazione.
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Tale documento dovrà essere elaborato dal datore di lavoro
in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e con il medico competente, ove necessario, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Si precisa come, per una corretta valutazione di tutti i rischi,
sia di rilevante importanza, oltre che richiesto esplicitamente
dal D.Lvo 626/94, modificato dal D.L.vo 242/96, il contributo del
medico competente (quando richiesto dalla normativa vigente) per
la predisposizione del documento allinterno del quale dovrà
evidenziare i rischi esistenti per la salute dei lavoratori e gli
eventuali adempimenti di controllo e monitoraggio da prevedere.
Per eventuali informazioni contattare Sicureco.com via e-mail
o direttamente al numero 051/2989035.
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