Chi è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi?
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’obbligo principale e non delegabile del Datore di Lavoro (Art. 17, comma 1, lettera a). Tuttavia, il Datore di Lavoro non agisce da solo. La normativa impone un approccio collaborativo.
Schema operativo per la redazione del DVR
- Datore di lavoro (Titolare dell’Obbligo):
Effettua la valutazione e redige il documento;
È l’unico responsabile legale del documento. - Collabora con:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Fornisce il supporto tecnico e metodologico per l’individuazione e la valutazione dei rischi.
- Medico Competente (MC): Collabora alla valutazione dei rischi per la parte di sua competenza e programma la sorveglianza sanitaria.
- Previa consultazione del:
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Deve essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi.
In sintesi, il Datore di Lavoro redige il documento di valutazione dei rischi, ma deve farlo avvalendosi della collaborazione tecnica di RSPP e Medico Competente, quest’ultimo deve aver consultato anche l’RLS.
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