Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/08: requisiti per RSPP e ASPP.
Per una corretta gestione della sicurezza dei lavoratori il D. Lgs. 81/08 (art. 31) prevede che ogni Datore di Lavoro (DL) debba obbligatoriamente organizzare una funzione aziendale che si occupi specificamente del miglioramento dei rischi nell'ambiente di lavoro: il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP).
Il Datore di Lavoro deve pure (art. 17 D. Lgs. 81/08) designare obbligatoriamente un Responsabile di tale funzione aziendale (RSPP) e, eventualmente, alcuni addetti (ASPP) a supporto.
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Testo Unico Sicurezza D Lgs 81/08: la disciplina della formazione per gli RSPP e ASPP
Con il D. Lgs. 195/03 e il Testo Unico il D. Lgs. 81/08, si è disciplinata la necessità di coloro che fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di acquisire, da enti di formazione abilitati, le capacità e i requisiti professionali specifici e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle loro attività lavorative (art 32 D. Lgs. 81/08).
Gli RSPP e gli ASPP, che possono essere figure interne e/o esterne all'Azienda, devono possedere le capacità e i requisiti professionali :
- Previsti dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro;
- Adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Dal 2006 tali requisiti professionali sono disciplinati puntualmente all'interno di un percorso formativo che tiene anche in considerazione la formazione "scolastica" e l'esperienza sul campo.
Tale formazione è erogata da organismi di formazione definiti idonei (art. 32 D.L. 81/08) e prevede non solo l'obbligo di frequenza ma anche il superamento di apposite verifiche di apprendimento (Esami).
Pertanto se si volesse ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP (come professionista esterno o in qualità di risorsa aziendale interna) occorre dimostrare:
- Di essersi sottoposti a un preciso percorso formativo;
- Eventualmente di essere in possesso di adeguata e dimostrabile esperienza (sul campo e/o universitaria);
- Di seguire il percorso di aggiornamento professionale previsto dalla legge.
RSPP ASPP: i nostri Corsi di formazione in pratica.
Per essere in "regola" sia RSPP che ASPP devono "essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione...".
- Nel caso di un RSPP o ASPP di "prima nomina" e privo di esperienza il primo passo, obbligatorio e propedeutico a tutti i successivi, prevede la partecipazione a un modulo formativo di base denominato "Modulo A" della durata complessiva di 28 ore.
- A seguire è disponibile il "Modulo B per RSPP e ASPP" di durata variabile da 12 a 68 ore (a seconda del settore produttivo di appartenenza) dedicato all'approfondimento tecnico e specifico.
- Infine (solo per RSPP) il percorso si completa con il "Modulo C" dedicato agli aspetti gestionali e relazionali della durata complessiva di 24 ore.
Infatti
solo l'RSPP deve, per norma, superare anche "specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico - sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali".
Il corso per RSPP Sicureco è quindi in grado di rispondere alle esigenze di chi:
- Deve essere formato ex novo: in questo caso debbono
essere seguiti di seguito il modulo A, il modulo B, ed il modulo C
(ciascuno con verifica dell’apprendimento).
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- Deve ampliare le proprie conoscenza (ad esempio con aggiunta di macrosettori di competenza): in quesi casi può essere seguito il modulo B aggiuntivo (con verifica di apprendimento).

- Si deve aggiornare: può essere seguito un numero variabile di unità formative a seconda dei propri interesse e del settore di competenza. (Senza verifica di apprendimento tranne che per l'aggiornamento completo).
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