Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Così recita il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’art 47 comma 2 sancendo in questo modo l’importanza di tale figura nel sistema prevenzionale aziendale. Laddove il RLS venga scelto internamente dai lavoratori è comunque compito del datore di lavoro fornire a questo soggetto la formazione e l’aggiornamento che la legge obbligatoriamente prevede.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (OPT), ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Informazioni utili:
- Il Corso è erogato dal DIN, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Bologna e promosso da SICURECO;
- Per partecipare ai corsi di formazione (32 ore) occorre essere stati eletti come RLS dai lavoratori stessi;
- Il materiale utilizzato dai formatori per lo svolgimento del corso sarà reso disponibile ai partecipanti in formato digitale;
- Docenti esperti qualificati anche ai sensi del decreto 6 marzo 2015.